Articolo 138
Parte II – Ordinamento della Repubblica
Titolo VI
Garanzie costituzionali
Sezione II
Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt.73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
vogliamo cambiarlo?
Ok, però in questo modo :
” (…) chiedere sempre la maggioranza dei due terzi, e sempre la possibilità del referendum: ai cittadini deve spettare l’ultima parola, la Costituzione è loro. (…)”
( si veda a tal proposito l’articolo, da cui il testo virgolettato è stato estratto, di Lorenza Carlassare, Professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Padova e già componente della commissione per le riforme dalla quale si è però poi dimessa ).